(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 9 marzo 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'Art. 2 della legge regionale n. 24/2001 1. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24, (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e' sostituito dal seguente: «1. Sull'indennita' di carica di cui all'Art. 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di cui all'Art. 1, lettera d), cosi' suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennita' di fine mandato.».