(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del
                            9 marzo 2006)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

        Modifica all'Art. 2 della legge regionale n. 24/2001

    1. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 3 settembre 2001,
n.  24,  (Disposizioni  in  materia  di  trattamento indennitario dei
consiglieri regionali) e' sostituito dal seguente:
    «1.  Sull'indennita'  di carica di cui all'Art. 1, comma 1, della
legge   regionale   13 ottobre  1972,  n.  10  (Determinazioni  delle
indennita'   spettanti   ai  membri  del  Consiglio  e  della  Giunta
regionali),  come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto
2003, n. 21, e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del
25   per   cento,  a  titolo  di  contributo  per  la  corresponsione
dell'indennita'  di  cui  all'Art. 1, lettera d), cosi' suddivisa: 20
per  cento  per  l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennita' di
fine mandato.».